INDICE
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti
Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 13 - Anticipazioni
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea degli aderenti - Criteri di costituzione e composizione
Art. 16 - Assemblea degli aderenti - Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea degli aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 26 - Direttore Generale
Art. 27 - Funzioni Fondamentali
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 - Incarichi di gestione
Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
Art. 35 - Comunicazioni e reclami
Art. 35-bis - Clausola compromissoria
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
Art. 38 - Rinvio
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti
1. È costituito il “Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali – FONSEA”, (di seguito “Fondo”) in attuazione dell’accordo integrativo stipulato in data 7 dicembre 1989 tra il datore di lavoro Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (S.E.A.) e le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL e UILT/UIL (di seguito “fonti istitutive”).
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Segrate (MI).
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fonsea@pec.seamilano.eu
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con numero 1126.
Art. 3 - Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
1. È iscritto al Fondo Pensione tutto il personale della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (d'ora in avanti S.E.A.) già iscritto alla Cassa di Previdenza e Assistenza nei confronti del quale, alla data del 1° gennaio 1996, è stato attivato il nuovo Fondo al fine di garantire un trattamento pensionistico complementare del sistema obbligatorio pubblico.
2. È destinatario del Fondo il personale del Gruppo S.E.A. assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. I dipendenti di società operanti in ambito aeroportuale o di società partecipate da S.E.A. che abbiano stipulato regolari accordi sindacali con le società di appartenenza possono aderire al Fondo Pensione previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione del Fondo che, verificate le condizioni per la partecipazione, darà il benestare all'adesione.
4. I lavoratori dipendenti di società operanti nell'ambito del settore del trasporto aereo rappresentati dalle stesse organizzazioni sottoscrittrici delle fonti istitutive ed i lavoratori operanti nell'ambito degli aeroporti anche se il contratto di lavoro è diverso dal contratto applicato in ambito S.E.A. e sottoscritto da organizzazioni sindacali diverse da quelle territoriali che hanno sottoscritto le fonti istitutive, possono aderire al Fondo con le modalità di cui al precedente comma, previo accordo dei lavoratori con il loro datore di lavoro.
5. Possono restare iscritti, previo accordo sindacale e con il mantenimento delle condizioni contributive in essere, i lavoratori che a seguito di trasferimento d’azienda o di cessione di ramo d’azienda, operato ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile e successive integrazioni e modificazioni, abbiano perso i requisiti di cui ai commi precedenti.
6. Sono altresì iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, che vi abbiano aderito con conferimento tacito del TFR.
7. Possono altresì aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, di lavoratori iscritti al Fondo.
8. Con il termine beneficiari si identificano i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
Art. 6 - Scelte di investimento
1. Le risorse del Fondo sono impiegate in un unico comparto gestito attraverso la stipula di convenzioni assicurative con gli operatori professionali di cui al successivo articolo 28. La Nota Informativa descrive le caratteristiche del comparto ed il relativo profilo di rischio e rendimento.
2. Tale comparto è idoneo a raccogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa vigente.
Art. 7 - Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese relative alla fase di accumulo:
a.1) direttamente a carico dell’aderente:
- in % dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.
a.2) direttamente a carico del datore di lavoro:
- in cifra fissa in base al numero dei dipendenti iscritti
a.3) indirettamente a carico dell’aderente:
- una percentuale trattenuta sul rendimento annuo realizzato dall’impresa di assicurazione
b) spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
b.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
b.2) mantenimento della posizione individuale per i familiari fiscalmente a carico degli aderenti al Fondo;
b.3) mantenimento della posizione individuale in presenza della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per coloro che non hanno riscattato totalmente la loro posizione individuale.
c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite;
d) spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, da applicarsi su ogni singola rata, secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista la destinazione del TFR maturando al Fondo in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle Fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore aderente né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore con contratto a tempo indeterminato contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti istitutive. Nel caso di aderenti con contratto a tempo determinato che contribuiscano al Fondo con il solo conferimento del TFR, gli stessi possono versare una contribuzione volontaria, senza obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
In caso di sospensione della retribuzione per periodi pari o superiori a quindici giorni nel mese, per qualunque causa, in costanza di rapporto di lavoro, il versamento dei contributi dell’aderente e del datore di lavoro verrà sospeso per il corrispondente periodo di tempo. È comunque facoltà dell’aderente proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a.1.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione assicurativa. La compagnia determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno annuale.
4. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello corrispondente al valore della posizione rivalutata alla data di verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
5. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
9. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota Informativa.
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto l’intera posizione individuale maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 Agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 - Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di centottanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo Pensione:
a) L'Assemblea degli aderenti;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente ed il Vice Presidente;
d) Il Direttore generale;
e) Il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 - Assemblea degli aderenti - Criteri di costituzione e composizione
1. L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
Art. 16 - Assemblea degli aderenti - Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) delibera l'approvazione del bilancio e gli indirizzi e direttive generali del Fondo;
b) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci di sua competenza e delibera sull’eventuale compenso e revoca degli stessi;
c) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, promuovendo la relativa azione sociale;
d) delibera, con decisione motivata, sull'esclusione degli aderenti;
e) delibera su ogni altra questione sottoposta alla sua decisione dal Consiglio di Amministrazione.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio, nonché sullo scioglimento del Fondo Pensione e sulle modalità di liquidazione del patrimonio.
Art. 17 - Assemblea degli aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L'Assemblea deve essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
3. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli aderenti, ovvero da almeno 5 componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione del 51 per cento degli aderenti ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti, anche in seconda convocazione.
6. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Ogni aderente può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro aderente. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun aderente le deleghe non possono superare il numero di due.
L’assemblea è consentita anche con modalità telematiche (audio-video conferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purchè sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.
7. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
8. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
9. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere esposto nei luoghi di lavoro almeno 20 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può utilizzare anche altri mezzi di convocazione.
10. Possono essere convocate assemblee separate degli aderenti presso ogni unità produttiva aeroportuale nella quale prestino la loro opera gli aderenti. Le riunioni potranno essere tenute anche in giorni diversi ed è fatto divieto agli aderenti di partecipare a più di una riunione.
11. Nel caso di assemblee separate si procederà sommando i voti dei partecipanti alle assemblee.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori ed i Sindaci, laddove siano anche componenti dell'Assemblea, non hanno diritto di voto.
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei componenti, di cui tre designati dai datori di lavoro e tre eletti direttamente dall’Assemblea degli aderenti.
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene dietro presentazione di almeno una lista di candidati sottoscritta da almeno 200 aderenti. Ogni aderente non può sottoscrivere più di una lista pena l’annullamento delle sue sottoscrizioni.
In caso di presentazione di più liste i Consiglieri vengono eletti in misura proporzionale tra le liste, tenuto conto dell’ordine di posizione dei candidati della singola lista.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo:
- se questi erano stati nominati dai datori del lavoro, gli stessi provvedono mediante nuova designazione nel rispetto del criterio di rappresentanza;
- se questi erano stati eletti dall’Assemblea, subentrano automaticamente i primi candidati non eletti delle liste cui appartenevano gli Amministratori cessati.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono, senza indugio, convocare l’Assemblea perché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
- elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d’emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina, anche fuori dal proprio ambito, il Direttore Generale e le altre funzioni previste dal modello organizzativo del Fondo;
- delibera in merito alla gestione ordinaria e straordinaria del Fondo Pensione;
- attua quanto disposto dall’articolo 6 del D.Lgs. 252/05;
- delibera sul conferimento dei poteri di incasso e pagamento al Presidente, al Vice Presidente e al Direttore Generale;
- informa periodicamente gli aderenti ed adotta le misure di trasparenza così come previsto dalla normativa emanata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso;
- si riunisce almeno due volte all’anno per deliberare in merito al bilancio annuale consuntivo ed al budget previsionale di spesa;- approva i regolamenti attuativi;
- al Consiglio di Amministrazione compete altresì il potere di adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;
- verifica periodicamente lo stato di applicazione degli accordi di lavoro che regolamentano il finanziamento e le modalità di funzionamento del Fondo.
Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ogni volta che egli ne ravvisi la necessità. E', inoltre, convocato quando ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri ovvero il Collegio dei Sindaci all’unanimità.
Le convocazioni sono fatte a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento, recante gli argomenti posti all'ordine del giorno, da spedire almeno 3 giorni liberi prima della data della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio nomina il Segretario in via permanente o in occasione di ogni singola seduta, anche al di fuori dei propri membri. Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche per il tramite di videoconferenze o sistemi similari purché ogni partecipante sia chiaramente riconoscibile non solo attraverso la voce e possa liberamente ed attivamente partecipare alla discussione. In tal caso devono essere presenti contemporaneamente nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
Art. 22 - Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
a) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
b) impartisce le disposizioni generali della gestione del Fondo Pensione;
c) riscuote le somme ed effettua i pagamenti nel limite dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;
d) trasmette alla COVIP copia di ogni variazione delle Fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.
Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti di cui una metà eletta dall’Assemblea degli aderenti in rappresentanza dei lavoratori e una metà eletta dai datori di lavoro associati in rappresentanza degli stessi.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: presentazione di almeno una lista di candidati sottoscritta da almeno 200 aderenti. Ogni aderente non può sottoscrivere più di una lista pena l’annullamento della scheda. In caso di presentazione di più liste i Sindaci vengono eletti in misura proporzionale tra le liste, tenuto conto dell’ordine di posizione dei candidati della singola lista.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. I Sindaci eleggono al loro interno il Presidente del Collegio nell’ambito della componente istitutiva del Fondo che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della Funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni secondo le modalità indicate dall'articolo 2404 del codice civile.
2. Le convocazioni sono fatte in modo analogo a quanto descritto per il Consiglio di amministrazione. Le modalità di partecipazione sono le stesse previste per il Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
Art. 26 - Direttore Generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 27 - Funzioni Fondamentali
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 - Incarichi di gestione
1. Le risorse del Fondo sono gestite mediante convenzione con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento (“Soggetti gestori”).
2. Le suddette convenzioni ed i relativi investimenti risponderanno alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 252/05 e al regime di deroga contemplato per i fondi pensione preesistenti che gestiscono le risorse attraverso polizze assicurative di ramo I, III e V dall’art. 5, comma 1, del DM 62/2007.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Art. 29 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 30 - Gestione amministrativa
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Nota Informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli aderenti il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, quest’ultima comprensiva anche della parte dedicata alle attività di revisione legale dei conti.
3 Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci, quest’ultima comprensiva anche di quella di revisione legale dei conti, sono depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di iscrizione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 35 - Comunicazioni e reclami
Art. 35-bis - Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale irrituale composto di tre arbitri.
2. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato dai primi due, o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Milano.
3. Qualora una delle parti, entro trenta giorni dall'insorgenza della controversia, non abbia provveduto a nominare l'arbitro, la nomina è fatta dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza dell'altra parte.
4. Il collegio giudicherà secondo diritto senza formalità.
5. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico.
6. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.
7. Le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle Fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell’Assemblea degli Aderenti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 38 - Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.