Regime Fiscale

  1. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

    I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% fino al 2013 e dell’11,5% per il solo anno 2014. Dal 2015 la legge 190/2014 ha innalzato al 20% l’imposta base sostitutiva sui rendimenti, prevedendo una tassazione di vantaggio del 12,5% per i rendimenti derivanti da titoli pubblici nazionali ed esteri (investimenti, questi ultimi, che costituiscono quasi l’80% dell’attivo netto FONSEA). La tassazione si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

    Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest’ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

    La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" prevede che tutte le forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252/2005 possano destinare somme, fino al 5 per cento del patrimonio risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai seguenti attivi:

    a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

    b) quote o azioni di OICR, con gli stessi requisiti sulla residenza di cui alla lettera a), che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla stessa lettera a).

    Tali attivi devono essere detenuti per almeno cinque anni. In presenza di tali requisiti, i redditi derivanti dall'investimento degli stessi attivi sono esenti da imposta (rectius, non concorrono alla formazione del risultato della gestione della forma pensionistica da assoggettare all'imposta sostitutiva del 20% di cui all'articolo 17 del predetto D.lgs. n. 252) e vanno a incrementare, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

    Viene contestualmente abrogato il credito d'imposta del 9% (di cui all'art. 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "legge di stabilità 2015") collegato agli investimenti in attività finanziarie a medio/lungo termine introdotto a parziale mitigazione dell'incremento (dall'11% al 20%) dell'aliquota della predetta imposta sostitutiva disposto dalla legge di stabilità 2015.

    La norma è efficace a partire dal 1° gennaio 2017.

  2. 2. Regime fiscale dei contributi

    Contributi versati fino al 31 dicembre 2006

    I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento e comunque a 5.164,57 euro annui. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 5.164,57 euro annui. La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, i sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

    Per gli iscritti alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421 alla data del 28/04/1993, per un periodo transitorio della durata di cinque anni, e cioè fino alla fine del mese di dicembre 2005, il limite assoluto di deducibilità di 5.164,57 euro annui è maggiorato della differenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite stesso di 5.164,57 euro. Tali soggetti, pertanto, potranno dedurre il minore importo fra il 12% del reddito complessivo dell’anno e l’importo dei contributi effettivamente versati nel 1999. Per fruire della suddetta maggiorazione, è necessario che le forme pensionistiche complementari cui detti soggetti sono iscritti rilascino un’apposita certificazione (da consegnare, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, entro il 28 febbraio 2002, ovvero, su richiesta, entro dieci giorni dalla stessa) attestante:

    • l’ammontare dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione;
    • la qualifica di iscritto, alla data del 28/04/1993, alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421.

    Contributi versati dal 1° gennaio 2007

    I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.

    Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

    Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

    Con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 dell’11/12/2016), inoltre, nell’ambito degli interventi di “welfare sostitutivo” è stata introdotta (si veda comma 160 dell’art.1) la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R.  rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria, sia sostitutiva. E’ inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’art. 11, comma 6 del d. lgs. 252/2005. Con la norma in esame pertanto tali versamenti sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale.

  3. 3. Regime fiscale delle prestazioni

    Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari

    La quota parte delle prestazioni che alla scadenza di un piano previdenziale soggetta a tassazione è rappresentata dall’ammontare della stessa riferibile proporzionalmente ai contributi dedotti nel corso della durata del piano. Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni disciplinati dal D.L.gs. n. 124 del 1993 e, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell’ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito.

    I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

    1 - quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili  ai contributi dedotti fino al 31 dicembre 2006

    Prestazioni in capitale

    La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L’imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva dell'11% in capo al fondo. Tuttavia, lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l’ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l’importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell’ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    La tassazione separata avviene con applicazione dell’aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell’articolo 19 del D.P.R. 917/86. Tuttavia, il Fondo Pensione, in qualità di sostituto d'imposta, applica un’aliquota calcolata come segue. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il “reddito di riferimento”, sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi in tal modo la tassazione sulle somme erogate dal fondo pensione.

    Anticipazioni

    Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l’imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

    Riscatti

    Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale).

    Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

    Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a imposizione progressiva.

    Prestazioni in forma periodica (rendite)

    La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

    Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 12,50%. Detto rendimento è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

    2 - Quota parte delle prestazioni, delle  anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007

    Prestazioni in forma periodica (rendite)

    La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 12,50%. Detto rendimento è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta del 15%. La misura dell’imposta sostitutiva applicabile è prevista, fino ad un massimo del 20% per la parte di plusvalenza dal 01/01/2012 e del 26% dal 01/07/2014.

    Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA)

    Le prestazioni sotto forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a  un massimo  di quindici.

    Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile,  prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte ecceden-te, prima a quelli  maturati dal  1º  gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, poi a quelli maturati  dal 1º gennaio 2007.

    Prestazioni in capitale

    La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

    Anticipazioni

    Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche , sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

    Le altre tipologie d anticipazioni ammesse, ai sensi dell’art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

    Riscatti

    Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

    • del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
    • del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
    • del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

    Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

    Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

    Il trattamento tributario dei contributi descritto a, punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l’aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente.

    Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

    Comunicazioni dell’aderente

    Entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l’aderente comunica al Fondo Pensione l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

    Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

    Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.