Documento sulla contribuzione volontaria
Gli associati al Fondo Pensione che perdono i requisiti di partecipazione al Fondo ai sensi dell' art. 5 comma 8 dello Statuto, ma che non hanno riscattato totalmente la loro posizione, nonché gli aderenti in aspettativa e i tempi determinati, ai sensi dell'art.8 comma 5-6 e 7 dello Statuto, possono alimentare la propria posizione individuale con versamenti contributivi volontari in misura liberamente fissata, ma senza obblighi di contribuzione da parte del datore di lavoro.
I versamenti dei contributi devono essere effettuati con bonifico bancario al Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali – FONSEA indicando quale causale :" Versamento volontario come da Statuto". Le somme saranno investite nel mese successivo al versamento al Fondo Pensione. I contributi di cui al presente articolo saranno impiegati secondo le modalità previste dallo Statuto del Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali – FONSEA. E' consentito effettuare versamenti volontari in un'unica o più soluzioni. Per i versamenti effettuati entro il 15 del mese l'investimento decorrerà dal mese successivo.
Gli associati dovranno compilare l'apposito modulo, reperibile presso gli uffici del Fondo Pensione, per il versamento volontario e nel più breve tempo possibile comunicheranno dell'avvenuto versamento.
Il Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali – FONSEA rilascerà al socio, nel corso dell'anno successivo al versamento, un certificato che attesta i versamenti effettuati nell'anno precedente.
Il C.d.A. deciderà, con apposita delibera, l'entità del contributo per le spese di gestione a carico degli aderenti che perdono i requisiti di partecipazione al fondo, di cui all'art.1.