Regolamento sulla contribuzione volontaria

Art.1. Soggetti abilitati ad effettuare il versamento

Gli associati al Fondo Pensione che perdono i requisiti di partecipazione al Fondo ai sensi dell' art. 5 comma 8 dello Statuto, ma che non hanno riscattato totalmente la loro posizione, nonché gli aderenti in aspettativa e i tempi determinati, ai sensi dell'art.8 comma 5-6 e 7 dello Statuto, possono alimentare la propria posizione individuale con versamenti contributivi volontari in misura liberamente fissata, ma senza obblighi di contribuzione da parte del datore di lavoro.

Art.2 Modalità di effettuazione del versamento

I versamenti dei contributi devono essere effettuati con bonifico bancario al Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali – FONSEA indicando quale causale :" Versamento volontario come da Statuto". Le somme saranno investite nel mese successivo al versamento al Fondo Pensione. I contributi di cui al presente articolo saranno impiegati secondo le modalità previste dallo Statuto del Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali – FONSEA. E' consentito effettuare versamenti volontari in un'unica o più soluzioni. Per i versamenti effettuati entro il 15 del mese l'investimento decorrerà dal mese successivo.

Art.3

Gli associati dovranno compilare l'apposito modulo, reperibile presso gli uffici del Fondo Pensione, per il versamento volontario e nel più breve tempo possibile comunicheranno dell'avvenuto versamento.

Art.4 Certificazione dei contributi versati

Il Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali – FONSEA rilascerà al socio, nel corso dell'anno successivo al versamento, un certificato che attesta i versamenti effettuati nell'anno precedente.

Art.5 Contributo Spese di Gestione

Il C.d.A. deciderà, con apposita delibera, l'entità del contributo per le spese di gestione a carico degli aderenti che perdono i requisiti di partecipazione al fondo, di cui all'art.1.